Richiamata la L.R. n. 31/08, che affida alle Province l’esercizio di tutte le funzioni
amministrative in materia di pesca e di tutela della fauna ittica, anche all'interno
delle aree regionali protette;
Richiamato il Piano ittico Provinciale, che individua al capitolo 9.2
(Azioni di gestione faunistica) la trota marmorata
Preso atto che è in atto un preoccupante crollo delle popolazioni di trota
marmorata nel tratto vocato del fiume Adda, meglio descritto dalla relazione
scientifica allegata, probabilmente riconducibile a cause idrologiche, meteoclimatiche
e faunistiche (competizione/predazione operata da specie ittiche alloctone,
predazione operata dal cormorano) concomitanti nell’ultimo biennio;
Richiamata la richiesta formulata dalla sezione provinciale dello Spinning Club Italia
nella seduta del 1° marzo u.s. della Consulta Provinciale per la Pesca, volta
all’emanazione di un provvedimento restrittivo (divieto di pesca) finalizzato alla
tutela della trota marmorata, alla luce dei dati relativi al crollo delle popolazioni di cui sopra;
Ritenuto che, in una situazione di declino oggettivo come quella descritta dalla relazione
scientifica allegata, possa comportare un impatto non trascurabile anche l’attività
di pesca sportiva, in quanto la possibilità di trattenere riproduttori con lunghezza
uguale o superiore a 50 cm potrebbe accelerare l’attuale processo di contrazione;
Preso atto che la sezione locale FIPSAS e l’Associazione Lodigiana Pescatori Dilettanti,
titolari e/o concessionari di diritti esclusivi di pesca sul fiume Adda, hanno
espresso nella medesima seduta assenso all’emanazione di un provvedimento urgente
restrittivo per la pesca dilettantistica, specifico per la tutela della trota marmorata;
Richiamato l’art. 139 comma 5 della L.R. n. 31/08 e s.m.i., che prevede che in casi
di eccezionale gravità e urgenza la Provincia, con provvedimento da comunicare
immediatamente alla Regione, possa disporre limiti e divieti di pesca nelle acque
di propria competenza;
Ritenuto pertanto di dover intervenire urgentemente a scopo cautelativo, disponendo
l’obbligo di rilascio immediato di tutti gli esemplari di
trota marmorata
dal 1° agosto 2010 fino all'alba del 24 febbraio 2013 (data fissata per la fine del
periodo di divieto di pesca per la specie, ai sensi del vigente Regolamento di pesca),
ritenendo che un triennio sia un periodo di tempo sufficiente ad un incremento della
popolazione riproduttiva di trote marmorate fino a livelli accettabili;
Preso atto che, al fine di dare omogeneità alla regolamentazione nei tratti di presenza
certa della specie e garantire maggior efficacia alla limitazione nel prelievo, anche
le Province di Milano e Cremona emaneranno un provvedimento analogo, come
chiarito con note rispettivamente del 08.06.10 (ns. prot. 19031 del 15.06.10) e
del 01.07.10 (ns. prot. 21156 del 06.07.10);
Dato atto che il presente provvedimento ha carattere temporaneo ed è emesso d’urgenza
ai sensi dell’art. 139 comma 5 della L.R. n. 31/08 e non si configura quindi come
modifica del Regolamento di pesca di cui alla D.C.P. n. 54/08;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;